Lavori in casa senza cila, come sanarli e a quale costo In evidenza
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✅ Modifiche interne non autorizzate
Hai realizzato interventi in casa senza aver ottenuto la Certificazione di Inizio Attività (CILA), e ora desideri affrontare questa situazione per diverse ragioni. Potresti considerare una futura vendita dell’immobile o desiderare beneficiare delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione. Il tuo principale interrogativo riguarda il costo e la procedura necessaria per regolarizzare l’appartamento sia dal punto di vista catastale che comunale. Queste incertezze possono coinvolgere i costi associati a questo processo, che variano in base alla località e alle specifiche circostanze dell’immobile. Inoltre, potresti avere perplessità riguardo ai tempi necessari per ottenere la conformità urbanistica e catastale dell’immobile. Queste incertezze possono dipendere da molteplici fattori, come la complessità dei lavori eseguiti, le normative locali e la disponibilità di risorse da parte delle autorità locali. È di vitale importanza affrontare questa situazione con la dovuta attenzione e cercare consulenza da professionisti esperti nel settore edilizio e legale. Questo ti aiuterà a risolvere in modo efficace ed efficiente i problemi legati alla regolarizzazione della tua abitazione.
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è stata introdotta nel 2010 per semplificare il regime autorizzativo delle opere rientranti in edilizia libera. Con la CILA, si richiede al comune il permesso per iniziare la ristrutturazione interna di un immobile, casa, negozio o laboratorio. Le opere autorizzate con la CILA rientrano tutte nella categoria di manutenzione straordinaria. L'obbligo di presentare la CILA per i lavori interni di una casa sussiste quando la ristrutturazione comprende opere edili rientranti in questa categoria. I lavori che richiedono la presentazione della CILA sono descritti nel D.P.R. 380 del 2001 all'art. 6.
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli interventi che necessitano della CILA:
- Opere di manutenzione straordinaria con spostamento di muri interni, comprese le porte che non riguardano strutture portanti
; - Rifacimento dell'impianto elettrico;
- Ristrutturazione del bagno con rinnovamento dell'impianto;
- Creazione di nuove camere, vani o di un secondo bagno all'interno della casa;
- Costruzione dell'angolo cottura all'interno del soggiorno;
- Sostituzione degli infissi con altri (materiale) delle stesse dimensioni.
È di fondamentale importanza sottolineare l’importanza di seguire una procedura completa quando si affrontano lavori di ristrutturazione edilizia. Presentare solamente un accatastamento dei lavori senza accompagnare il processo con la presentazione di una pratica CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) al comune rappresenta un grave errore dovuto alla superficialità nell’approcciare la questione. Come abbiamo ampiamente spiegato in numerosi articoli precedenti, il catasto, attualmente gestito dall’Agenzia delle Entrate, non ha valore probatorio. Ciò significa che i dati contenuti nei suoi archivi non costituiscono una prova sufficiente della regolarità delle modifiche apportate a un edificio. Anche se la planimetria catastale coincide con la situazione reale dell’immobile, ciò non implica automaticamente la conformità alle normative urbanistiche vigenti. In passato, circa 20 anni fa, era comune presentare solo la variazione catastale per esatta rappresentazione grafica regolare al momento della vendita di una casa. Tuttavia, questa pratica non garantiva la conformità agli standard urbanistici né la presenza di titoli edilizi validi presso il comune.
Oggi, chiunque abbia acquistato una casa basandosi esclusivamente sulla regolarità catastale si troverà obbligato, prima di poter procedere alla vendita, a regolarizzare la situazione presso l’ente comunale. Tale processo comporterà spesso il pagamento di una sanzione amministrativa, oltre alla necessità di adempiere a tutti gli adempimenti normativi ed edilizi richiesti. In sintesi, è essenziale comprendere che il solo accatastamento dei lavori non è sufficiente per garantire la conformità delle modifiche apportate all’edificio alle leggi e ai regolamenti in vigore. La presentazione di una pratica CILA al comune è un passaggio cruciale per assicurarsi che tutto sia in regola, evitando futuri problemi e sanzioni amministrative.
Se stai valutando di avviare dei lavori nella tua abitazione che richiedono la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) e non hai ancora notificato il Comune, è essenziale comprendere i potenziali rischi associati a questa omissione di procedura. In primo luogo, l'assenza della CILA potrebbe comportare una serie di conseguenze negative, tra cui la non conformità urbanistica e catastale dell'appartamento. Ciò significa che l'immobile potrebbe non essere conforme alle normative urbanistiche e catastali vigenti, il che potrebbe generare problemi significativi in futuro, specialmente se intendi vendere la casa. La mancanza di conformità potrebbe influire negativamente sulla tua capacità di ottenere il prezzo desiderato per la vendita e potrebbe complicare il processo di vendita stesso. Inoltre, trascurare la procedura di notifica della CILA può comportare ulteriori conseguenze legali. Se le autorità locali scoprono che stai eseguendo lavori senza l'autorizzazione necessaria, la polizia locale potrebbe intervenire e emettere sanzioni. Queste sanzioni possono comportare costi significativi e variano in base alle leggi locali e alle circostanze specifiche. Inoltre, potresti essere obbligato a presentare la CILA entro un breve periodo di tempo dalla notifica della violazione.
In sintesi, è fondamentale comprendere e rispettare i requisiti relativi alla CILA quando si intraprendono lavori nella propria abitazione. La conformità a tali normative è cruciale per evitare problemi futuri legati alla vendita dell'immobile e per evitare sanzioni legali onerose. Pertanto, è consigliabile consultare le autorità locali o un professionista edile esperto prima di avviare qualsiasi lavoro, al fine di assicurarsi di seguire correttamente la procedura della CILA.
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